Norme regolamentari per l’uso del timbro professionale

Data:
30 Marzo 2009

NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

1. Ogni elaborato tecnico presentato da un dottore agronomo o da un dottore forestale e privati, enti uffici,dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro ad inchiostro grasso attestante che il dottore agronomo o il dottore forestale firmatario dell’elaborato possiede il requisito prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale.

 

2. Il timbro recherà il nome del professionista ed un nr. di iscrizione progressivo, e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il nr. progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall’albo del primo attributario.

 

3. Il timbro assegnato, dal presidente dell’Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell’albo all’atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull’apposito registro.

 

4. Il timbro di dotazione sarà riprodotto nelle tessera di riconoscimento che, a norma dell’art.9 del R.D. 25.11.1929, nr. 2248, il Consiglio dell’Ordine deve rilasciare ad ogni iscritto nell’albo professionale.

 

5. Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell’albo per dimissioni o in seguito a provvedimenti di cancellazione, dovrà all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato di iniziativa del consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso. Dell’ avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all’interessato e ne sarà fatta annotazione sull’apposito registro . In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia al presidente dell’Ordine che a richiesta e dietro pagamento potrà rilasciare duplicato.

 

6. Il professionista cancellato dall’Albo che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal consiglio sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 19 del R:D: 25.11.1929 nr. 2248.

 

7. E’ fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L’uso di timbri che non siano stati dati in dotazione del Presidente dell’Ordine è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dall’art.11 del R:D: 25.11.1929, nr. 2248

 

8. L’autorità giudiziaria, gli enti e gli uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno inviati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l’iscrizione all’Albo e a respingerli se non lo siano, o non sia in altro modo valido, accertata l’iscrizione nell’albo alla data delle presentazione dell’elaborato. Agli enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni con fac-simile del timbro.

 

9. Le presenti disposizioni sono entrate in vigore con 1.1.1954.

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Ultimo aggiornamento

30 Marzo 2009, 22:51