Codice civile delle professioni intellettuali
Data:
28 Marzo 2009
CODICE CIVILE
Articolo 2229
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
1. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e` necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 3. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e` ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Articolo 2230
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale e` regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Articolo 2231
MANCANZA D’ISCRIZIONE
1. Quando l’esercizio di un’attivita` professionale e` condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e` iscritto non gli da` azione per il pagamento della retribuzione.
2. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilita` del lavoro compiuto.
Articolo 2232
ESECUZIONE DELL’OPERA
1. Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Puo` tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita`, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e` consentita dal contratto o dagli usi e non e` incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Articolo 2233
COMPENSO
1. Il compenso, se non e` convenuto dalle parti e non puo` essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e` determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
3. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullita` e dei danni.
Articolo 2234
SPESE E ACCONTI
1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso
Articolo 2235
DIVIETO DI RITENZIONE
1. Il prestatore d’opera non puo` ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Articolo 2236
RESPONSABILITA` DEL PRESTATORE D’OPERA
1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta`, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Articolo 2237
RECESSO
1. Il cliente puo` recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
2. Il prestatore d’opera puo` recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
3. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Articolo 2238
RINVIO
1. Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attivita` organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
2. In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034)
Art. 89
(Prestazioni di lavoro autonomo)
1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 61, comma 2.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto “intuitu personae” e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.
Ultimo aggiornamento
4 Luglio 2023, 14:17