Obblighi assicurativo e formativo
Data:
1 Novembre 2017
Si ricorda a tutti gli iscritti che esercitano la libera professione che in base al DPR 137 del 7 agosto 2012 corre l’obbligo dell’assicurazione professionale (art. 5) e della formazione continua (art. 3).
- L’obbligo assicurativo è disciplinato dal Regolamento CONAF del 10/04/2013 (Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148):
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Art. 3
Obbligo assicurativo
1. Ai sensi dell’art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell’art. 3 dell’Ordinamento Professionale sono tenuti all’obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all’Albo professionale:
a. Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata;
b. Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti;
c. Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b);
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- L’obbligo formativo è disciplinato dal Regolamento CONAF n.3/2013 (Regolamento per la formazione professionale continua):
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Art. 2
Obbligo formativo
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all’art. 15 del presente regolamento.
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Ultimo aggiornamento
1 Novembre 2017, 13:25